In materia di invalidità civile, per consentire una maggiore semplificazione del procedimento rivolto alla scelta della modalità di pagamento della prestazione, l'INPS è intervenuta con messaggio n. 3843 del 22 ottobre 2020, predisponendo ulteriori funzionalità nella procedura di redazione della domanda.
Da quanto si evince dalla nota dell'Istituto di Previdenza, all'atto di presentazione della relativa istanza “telematica”, il soggetto interessato se già titolare di un trattamento pensionistico, non è più obbligato ad immettere il codice IBAN o indicare altra modalità di liquidazione della prestazione.
Infatti, si rende noto che, qualora il sistema individua altre retribuzioni di tipo pensionistico in pagamento, predispone automaticamente la stessa procedura di erogazione del beneficio senza richiedere o acquisire nuovi dati.
È fatta salva la possibilità da parte del richiedente di modificare la modalità di pagamento esistente (modificando il codice IBAN rilevato dalla procedura o di scegliere un'altra modalità di pagamento).
A tal punto l'INPS tiene a precisare che, la liquidazione dei trattamenti di invalidità civile di importi superiori a 1.000 euro, può essere perfezionata esclusivamente tramite gli strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento).
Diversamente, il potenziale percettore è obbligato ad inserire il codice IBAN o indicare altra modalità di liquidazione della prestazione -dove verranno accreditati i futuri ed eventuali importi della prestazione di invalidità civile-, nel caso in cui il sistema non rilevi il pagamento di trattamenti pensionistici già esistenti.
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